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Autovelox: multa nulla se incompleta

Novità per gli automobilisti

Gli autovelox e le relative contravvenzioni devono viaggiare con cautela prima di giungere al destinatario. Lo ha stabilito di recente una sentenza della Corte di Cassazione (N.26441 del 20 dicembre 2016). Il provvedimento ha chiarito che, in materia di sanzioni amministrative, deve essere annullata la contravvenzione elevata con autovelox per eccesso di velocità su strada extra-urbana, qualora nel verbale di contestazione non siano indicati gli estremi del decreto prefettizio. Il Prefetto autorizza l’installazione degli autovelox su tratti di strada caratterizzati da alcuni elementi, quali: la pericolosità, il traffico o la difficoltà di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza. Per cui, il decreto prefettizio serve proprio a verificare che l’installazione dei predetti dispositivi elettronici, in modalità automatica, risponda ad effettive esigenze di tutela della circolazione e della sicurezza stradale e non a scopi di rapida cassa della Pubblica Amministrazione. La sentenza che, ha consentito di riaccendere i riflettori sul tema, è scaturita da un ricorso presentato da un automobilista che ha fatto opposizione ad un verbale, elevato dalla Polizia Locale, per eccesso di velocità e rilevato attraverso un dispositivo elettronico, collocato lungo una strada provinciale. La contravvenzione opposta non era completa. La stessa non conteneva gli estremi del decreto prefettizio, con il quale su detta strada era stata autorizzata la rilevazione della velocità con apparecchiatura elettronica, e quindi gli autovelox, e la contestazione differita. L’opposizione è stata accolta dal G.D.P. ma in fase di appello è stata respinta dal Tribunale. La controversia è giunta poi alla Suprema Corte, la quale ha affermato, richiamando giurisprudenza già consolidata in merito, un principio intangibile: “La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, e non già una mera irregolarità formale, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, determinando la non validità della multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox”. La regola generale è la contestazione immediata della infrazione che ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e, nel contempo, ha la funzione strumentale di garantire il diritto di difesa del trasgressore. Ma alla regola segue l’eccezione: l’omissione della contestazione immediata, e quindi, la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo nei casi, previsti dall’art. 201C.D.S.. Tra i quali vi rientra l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento automatico. Pertanto, al fine di garantire il diritto di difesa dell’autore dell’infrazione è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati anche gli estremi del decreto prefettizio, autorizzativo, altresì, della contestazione differita. In questo caso, il destinatario del verbale, avvalendosi dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, può ottenere ogni utile informazione inerente il proprio verbale. Sulle strade urbane ad alto scorrimento e su quelle extra-urbane secondarie, ma non solo, l’autovelox è collocato in maniera fissa ed automatica, cioè senza la presenza della Polizia, ma la sua apposizione deve essere preventivamente autorizzata con decreto Prefettizio.
Dunque, occhio non solo all’acceleratore. Gli automobilisti sono avvisati.

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