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Violazione contratto di abbonamento e risarcimento

Abbonamento Sky Italia

L’ improprio e difforme uso dell’abbonamento ai servizi di televisione satellitare offerti da Sky Italia s.r.l. è motivo sufficiente acchè la società possa chiedere ed ottenere il risarcimento del danno. Il caso nasce per l’utilizzo in ambito pubblico di un contratto stipulato ad esclusivo uso residenziale. Il contratto di abbonamento ad uso esclusivamente residenziale, invero, alla clausola n. 5 esplicita e specifica le condotte vietate ai sensi dell’art. 171 ter legge n°633/1941, con avvertenza per  l’utente del divieto di utilizzare la smart card in ambito pubblico essendo per tale tipo di utilizzo prevista la stipula di altro tipo di contratto più oneroso per il richiedente. Tant’è che al fine di prevenire e scoraggiare tali violazioni e quindi tutelare i diritti dell’emittente, la citata clausola  prevede espressamente l’obbligo per l’abbonato che pone  in essere tali violazioni di risarcire il danno nella misura già predeterminata, ex art 1382 cc., di  € 6.900. Talchè, allorché l’esito di un controllo da parte di un agente Sky acclari l’indebito utilizzo della smart card residenziale, non in ambito privato, domestico e familiare, ma in un pubblico esercizio, ovvero in locali aperti al pubblico o nel quadro di un'attività professionale imprenditoriale e,comunque, in ambito di attività commerciale a fine di lucro, l’abbonato è tenuto a risarcire il danno nella misura convenuta in contratto.

Né tale clausola può ritenersi vessatoria in quanto la prevista ed esplicita duplice sottoscrizione della stessa consente di ritenere garantita l'attenzione del contraente debole sulle clausole a lui sfavorevoli, né, tantomeno, sproporzionata ed eccessiva essendo  notorio che le condizioni contrattuali per l'accesso ai programmi SKY sono molto diverse e molto più onerose se la scheda deve essere utilizzata in un esercizio commerciale piuttosto che ad uso residenziale. L'aggiramento di tali condizioni con la conclusione di un contratto ad uso residenziale, ma con l'utilizzo della scheda in un locale pubblico, oltre ad integrare una ipotesi di reato, ha in sé una portata dannosa ingente per la società attrice se oggetto di diffusione generalizzata.

Così deciso in sentenza resa dalla dott.ssa Katia Gamberini dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.

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