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Ispettorato del lavoro: le (in)competenze

Sentenza del Giudice Katia Gamberini

Gli Ispettori  del Lavoro non hanno competenza  a contestare ed ad emettere il relativo verbale di contravvenzione per il mancato rispetto delle disposizioni disciplinanti il periodo di guida e di riposo giornaliero da parte degli autotrasportatori, essendo legittimato a rilevare le suddette violazioni ed a comminare le relative sanzioni, solo ed esclusivamente, il personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada. 

Così ha statuito il Giudice di Pace di Nocera Inferiore con sentenza del 9/11/2015 a firma della dott.ssa Katia Gamberini, sciogliendo ogni dubbio interpretativo delle disposizioni regolanti la materia. Invero la sentenza accoglie l’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione elevato da personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Servizio Ispezioni del Lavoro di Salerno, il quale, a seguito dei controlli nei locali dell’azienda previsti dagli art.  174 e/o 178-179 del D.Lgs 285/92,  aveva rilevato, dall’esame degli apparecchi di registrazione installati sui veicoli, e contestato, all’azienda di autotrasporto, la violazione dell’art. n°4, lett. G, e dell’art. 8 del Regolamento CEE  n. 561/06 per avere il conducente del mezzo, in più giornate lavorative, ridotto di oltre il 20%  la durata minima del riposo giornaliero previsto  dalle norme citate. Rileva Il Giudice Gamberini:

- che le norme ritenute violate sono principalmente le prescrizioni di cui ai Regolamenti CEE n. 3821/85 e n. 561/06, recanti rispettivamente norme in materia di apparecchi di registrazione installati sui veicoli (cronotachigrafi analogici e digitali) e periodi di guida e  di riposo dei conducenti; tali disposizioni comunitarie - che compendiano in testo unico  altri precedenti regolamenti nella stessa materia e che sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno senza necessità di trasposizione - perseguono la finalità di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale; 

- le norme di legge che, nel nostro ordinamento, sanzionano le violazioni dei suddetti regolamenti sono riferibili alle disposizioni di cui agli articoli 174 e 179 del del D. Lgs 285/1992- Codice della Strada; 

-che ,nel contempo, la lettera dell’art. 12 del D. Lgs 285/1992 Codice della Strada non consente di individuare la Direzione Provinciale del Lavoro tra gli organi competenti all’accertamento delle violazioni attinenti a norme del Codice della Strada ed all’applicazione delle relative sanzioni, attribuendo tale competenza esclusivamente agli organi indicati nel primo comma del detto articolo, ed in via principale alla specialità “Polizia Stradale della Polizia di Stato”; 

-tanto malgrado, e nonostante, il disposto del comma 2°, dell’art. 174 indicato, preveda espressamente che “I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento CEE n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro”. 

Il Giudice, in sentenza, ritiene del tutto chiarificatrice sul punto la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n. M/2413-13 del 25.05.2001, avente ad oggetto <Regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85. Competenza dell'Ispettorato del lavoro> ,con la quale si ribadisce che, ai sensi dell'art. 12 C.d.s., all'Ispettorato del Lavoro non spetta l'espletamento dei servizi relativi alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, riconosciuta alla Polizia Stradale ed ai rimanenti ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del c.p.p.  tra i quali tale personale non è ricompreso. Gli ispettori del lavoro sono comunque ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi del D.P.R. 19/3/1955, n. 520  ricompresi nelle previsioni di cui al successivo comma 3 dell'art. 57 c.p.p. ,ma tale ultima disposizione, tuttavia, non è stata richiamata dall'art. 12, comma 2, C.d.s. il quale fa riferimento esclusivamente ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, c.p.p.  Conseguenza irrinunciabile è che l'Ispettorato del Lavoro ha potere di accertamento delle violazioni  ai sensi dell’art. 13 L. 689/81 soltanto laddove il legislatore ha ritenuto di attribuirgli le specifiche competenze. A conferma dei principi enunciati vengono richiamate anche le disposizioni del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 luglio 1995 ed il disposto dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 144/08 ed, in modo del tutto definitivo, la  sentenza n. 908 del 17 gennaio 2011, con la quale la Corte di Cassazione ha escluso la competenza funzionale degli Ispettori del lavoro ad accertare, nell’ambito delle visite ispettive presso i locali dell’impresa, violazioni circa la regolare tenuta dei fogli di registrazione (cd. cronotachigrafi) da parte degli autotrasportatori che prestano la propria opera in favore dell’impresa

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