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GORI: no contratto, no party!

La Cassazione favorevole agli utenti

È inammissibile l’appello proposto dalla G.O.R.I. spa avverso la sentenza di primo grado che, avendo riconosciuto l’assenza di contratto di somministrazione, aveva dichiarato non dovute le somme richieste per il servizio acquedotto. Tale è la decisione della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Presidente dott. Giuseppe Maria Berruti, relatore dott.ssa Chiara Graziosi, n° 8946 emessa il 27/1/2016 e depositata in data 5/5/2016. La controversia nasce da un’azione proposta da un cittadino di Angri, innanzi l’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, al fine di far dichiarare non dovute le somme richieste dalla G.O.R.I. spa per il servizio acquedotto relativo all’anno 2005 ed al conguaglio per il secondo semestre 2004. Sosteneva l’utente, efficacemente difeso dall’avv.to Eliodoro Alfano - molto noto nell’Agro anche per essere promotore di un Comitato “per l’acqua bene pubblico” e per le pluridecennali battaglie giudiziarie in difesa degli abusi e dei soprusi consumati in danno degli utenti dai vari Enti territoriali e non - esservi difetto di legittimazione attiva della G.O.R.I. spa per non essere mai stato sottoscritto contratto di fornitura e per essere il quantum richiesto determinato con criterio forfettario e senza alcun riferimento ad eventuali rilevamenti dei consumi effettuati. Il Giudice di Pace, con sentenza resa il 25/11/2009, accoglieva la domanda dell’utente, dichiarava non dovute le somme richieste e condannava la G.O.R.I. spa alle spese di giudizio. Avverso e per la riforma della stessa proponeva appello la G.O.R.I. spa eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, per essere competente a giudicare in materia il Giudice Amministrativo, e chiedendo il rigetto della domanda attorea perché nulla, inammissibile, improcedibile nonché infondata e non provata. All’esito della costituzione in contrasto del cittadino vittorioso in primo grado, il Giudice di appello del Tribunale di Nocera Inferiore,  statuiva in sentenza:

  • esservi giurisdizione del giudice ordinario;
  • l’ammissibilità dell’appello ex art. 113 c.p.c. vertendosi in materia di rapporti giuridici relativi ai cosidetti “ contratti di massa” ovvero conclusi con le modalità di cui all’art. 1342 c.c.;
  • il riconoscimento della legittimazione attiva della G.O.R.I. spa quale gestore unico del servizio idrico nell’area di competenza dell’ATO n° 3, anche per la determinazione delle tariffe e del connesso relativo potere di richiedere il pagamento del corrispettivo della fornitura ;
  • che, a fronte dell’erogazione della fornitura idrica, l’assenza di sottoscrizione di contratto non era ostativa al nascere di un rapporto con l’utente finale, ben potendo lo stesso sorgere “di fatto”.

Sulla scorta di tali affermazioni riformava in toto la sentenza appellata, rigettava la domanda dell’utente e lo condannava alle spese di entrambi i gradi di giudizio .

Sempre con l’officio di difesa dell’avv.to Eliodoro Alfano, l’utente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza di appello adducendo cinque motivi di vizio della stessa; si costituiva in giudizio anche la G.O.R.I. spa chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di secondo grado.

La Corte di Cassazione, all’esito dell’esame delle reciproche eccezioni, con la sentenza citata ha rigettato il primo motivo di ricorso proposto dall’utente ed afferente a ventilati deficit procedurali nell’emissione della sentenza di appello, ha accolto il secondo motivo e ritenuti assorbiti i restanti. Invero, sciogliendo ogni dubbio interpretativo, la Corte, non senza evidenziare la contraddittorietà della sentenza appellata, laddove da un lato - per affermare l’appellabilità della sentenza - riconduce il rapporto ai contratti di massa ex art. 1342 c.c. e dall’altro dichiara la configurabilità tra le parti di un “mero rapporto che ben può nascere di fatto”, fissato l’oggetto del giudizio nell’accertamento di un contratto - e non nell’accertamento di un regolamento contrattuale unilateralmente predisposto -  ed acclarata la mancanza di contratto “ la cui esistenza, logicamente, avrebbe dovuto essere indiscussa”, ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla G.O.R.I. spa avverso la sentenza di primo grado.

Prevedibile conseguenza è che l’applicazione dei principi enunciati dalla Corte dovrebbe travolgere la posizione della G.O.R.I. spa nei numerosi giudizi di appello proposti e tutt’ora pendenti innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore sui medesimi motivi esaminati e definiti.

L’auspicio di tutti è che tale pronunzia, resa dal massimo organo di giustizia della Repubblica, possa essere foriera di rapporti più equi e conformi alla, seppur discutibile alla luce degli esiti del referendum sull’acqua bene pubblico, legislazione vigente tra utenti fruitori del servizio idrico ed il monopolista, privato, erogatore. 

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