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Spese di mediazione

Sentenza del Giudice Katia Gamberini

Con sentenza di recente pubblicazione la dott.ssa Gamberini ,dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ha ulteriormente chiarito la controversa questione sul  pagamento delle le spese di segreteria e di avvio della procedura e dell’indennità di mediazione, sia nel caso  di sottoscrizione di verbale di  proseguimento in sede di primo incontro informativo ex art.17 del D.Lgs. n° 28/2010, sia nel caso di non effettivo svolgimento della stessa. Di particolare interesse risulta la ricostruzione degli eventi normativi e giurisprudenziali che hanno interessato la materia, esaustivamente evadendo l’obbligo di palesare l’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla resa pronunzia. Ed invero,la sentenza è stata emessa sulla scorta dell’esame delle disposizioni di cui  al D.Lgs. n° 28/2010, dell’ordinanza T.A.R. Lazio n° 1351 del 23/1/2015, dell’ ordinanza del Consiglio di Stato n° 1694 del 22/4/15 e della successiva sentenza n° 5230 del 17/11/2015, nonché del D. M. n° 180/2010 e della Circolare emanata dal Ministero il 20/12/2011.

Il giudizio nasce come opposizione a decreto ingiuntivo nella quale viene eccepita l’illegittimità del provvedimento monitorio, attesa la debenza delle spese di avvio del procedimento  di mediazione  solo per le domande  depositate dal  23/04/15, giusta nota del Ministero della Giustizia emessa a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 1351/15 di annullamento dell’art. 16, comma 2° e 9° del Decreto Ministeriale n°180/10. L’opponente evidenziava, altresì, che  vi era l’obbligatorietà per tutti gli organismi di mediazione di adeguarsi alla caducazione delle norme censurate e che l’incontro di mediazione si era tenuto nel periodo di piena effettività della citata sentenza del Tar. Su tali presupposti veniva chiesta  la revoca del D.I. e la condanna  della parte opposta al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. 

Il Giudice Gamberini  con la citata sentenza osserva e motiva:

riguardo all’unico motivo di doglianza afferente alla non debenza della somma per effetto della pronuncia del TAR Lazio n°. 1351 resa il 23.01.15 , osserva il Giudicante che tale sentenza statuiva sulle spese di segreteria e/o avvio nell’ipotesi in cui la mediazione non si fosse effettivamente espletata ovvero le parti manifestavano  al primo incontro  informativo la volontà di non entrare nel merito della controversia, e non allorquando le stesse avevano sottoscritto il verbale di proseguimento,  manifestando,in tal modo,la volontà di entrare nel merito della controversia  ed accettando  di provvedere al pagamento dei diritti di avvio e delle indennità. Tale pronuncia, inoltre , concerneva esclusivamente le spese  di avvio e/o di segreteria e non già le indennità; 

  • che  la suindicata sentenza  del TAR Lazio era stata oggetto di  successiva impugnazione da parte del Ministero della Giustizia ed il Consiglio di Stato dapprima, con ordinanza n° 1694 del 22/04/15,   ne aveva in parte qua disposto la sospensione e successivamente, con sentenza n. 5230 del 17/11/15,  con  effetto ex tunc, l’aveva totalmente riformata, statuendo che le spese di avvio e/o segreteria sono legittime e dovute  per essere l’istituto della mediazione conforme ai principi costituzionali  ed essendo  la debenza della spese  di avvio estranee alla nozione di compenso  in quanto quantificate  dal legislatore  in  modo fisso e forfettario  e qualificate  come onere economico imposto per l’accesso ad un servizio obbligatorio ex lege;
  • che a mente dell’art. 3 del  D.lgs. 28/2010 all'art. 3 al procedimento di mediazione va applicato il regolamento dell'organismo di mediazione come approvato dal Ministero della Giustizia,  il quale  all'art. 7.1 prevede che il mediatore all’incontro informativo invita le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e nel caso positivo procede con lo svolgimento, ed all'art 7.4 dispone che “nell'ipotesi in  cui parte  istante che controparte, diano il consenso allo svolgimento della procedura, le  stesse dovranno firmare il verbale di proseguibilità dando avvio all'incontro di mediazione,  in caso contrario sarà rilasciato verbale di mancato accordo per improseguibilità e nulla  è dovuto all’ Organismo di Mediazione in relazione alle indennità…” 

Dal che il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto

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