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Maternità surrogata

Dove va la famiglia?

C’era una volta la famiglia, quella tradizionale, moglie e marito o con figli. Per la nostra Costituzione la famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio. Una cosa è certa: la famiglia contemplata dall'articolo 29 è solo una delle forme di convivenza possibili e non per forza sempre la migliore. La società si è evoluta e con essa sono nate molteplici forme di unioni tra le persone. Sebbene, in questa fase storica, il concetto di famiglia è stato rivisto anche sul piano giuridico, la strada è ancora lunga per arrivare ad una totale equiparazione nell’applicazione delle leggi. Si creano così nuove questioni giuridiche. Si pensi alle famiglie omogenitoriali, note come “famiglie arcobaleno” dove le coppie dello stesso genere sono costrette ad attingere alla diversa normativa di Paesi esteri per concretizzare il progetto famiglia. Qui nulla gli impedisce di diventare genitori tranne che inciampare nei limiti imposti dal nostro paese. Tuttavia, la giurisprudenza diventa sempre più corposa e sensibile rispetto alla “famiglia” intesa come comunità di affetti ed incentrata sui rapporti concreti che si creano tra i suoi componenti, tutelando sempre il prevalente interesse dei minori. A questo concetto si è ispirata la Corte di Appello di Trento, la quale, richiamando i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 19599/2016), con ordinanza del 23 febbraio 2017 ha riconosciuto il legame tra i figli, due gemelli, ed il padre non genetico. I genitori, due uomini, avevano fatto ricorso alla maternità surrogata. Entrambi avevano anche ottenuto la trascrizione dei certificati di nascita con l’indicazione del genitore biologico come padre. Successivamente il compagno di quest’ultimo aveva ottenuto un provvedimento di cogenitorialità. L'intenzione dei neogenitori era quella di trascrivere gli atti, così ottenuti e depositati, anche nel comune italiano di residenza. Il loro sogno, però,viene messo in pericolo dalla burocrazia. Il pomo della discordia arriva con il rigetto della richiesta da parte dell’ufficio dello Stato Civile, ritenendo la documentazione contraria all’ordine pubblico internazionale, sia sotto il profilo della loro formazione che del loro contenuto, essendo state indicate due persone come padri. Da qui il ricorso alla corte di Appello di Trento per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione. E così la Corte di Appello adita, rappresentando una delle prime applicazioni della sentenza della Suprema Corte di Cassazione richiamata, ha stabilito che: "…non possono considerarsi contrari all’ordine pubblico internazionale i certificati di nascita resi all’estero in relazione a bambini nati mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita all’estero …". Si crea così un precedente e riaccende le speranze di tantissime coppie omosessuali che, ad oggi, vedono strapparsi la gioia di cullare un pargolo dai procedimenti burocratici dettati dalla legge. In attesa di concrete certezze, il pluralismo familiare prende piede nella nostra società dando spazio all’interesse del minore, poiché poca importa la modalità con cui il figlio viene al mondo, tantomeno l’orientamento sessuale dei genitori.

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